Normativa elettorale
Il voto
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Ogni elettore dispone di un voto.
Il voto è valido ogni qualvolta possa desumersi la volontà inoppugnabile dell’elettore.
Il diritto di voto si perde in seguito a sentenze passate in giudicato per specifici reati o che comportano la interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
Se l’elettore non vota entro la cabina, il presidente dell’Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.
Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, con alcune eccezioni:
- I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio. È vietato recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
- I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
- I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
- Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
Il sistema elettorale
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare, depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.
I partiti o i gruppi politici, organizzati tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine.
La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.
Per l’elezione della Camera il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti circoscrizionali). Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella propria circoscrizione).
Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del seggio della Valle d’Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciò si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole. I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche, con le caratteristiche prima richiamate). Anche in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste. Per l’elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché le liste singole che raggiungano l’8 per cento (comprese le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni non ammesse). Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti.
Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole. I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti).
A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali. Il sistema descritto per il Senato non si applica, però, a tutte le regioni. Per la Valle d’Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige sono, infatti, previste alcune discipline specifiche. La Valle d’Aosta elegge l’unico senatore con sistema maggioritario semplice.
Il Molise elegge i due senatori spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo maggioritario. Il Trentino-Alto Adige conserva, infine, il precedente sistema elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, allo scopo di valorizzare la distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici); mentre l’ultimo senatore è eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati.
fonti: palazzochigi.it